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Cassazione-Ordinanza 10902 del 23.4.21- E' utile per intero il servizio pre ruolo del personale ATA

  • leocondemi
  • 29 apr 2021
  • Tempo di lettura: 2 min

In relazione alla domanda di integrale riconoscimento dell’anzianità maturata nei servizi prestati dal personale ATA prima della immissione in ruolo ai fini della ricostruzione della carriera, la Corte ha consolidato il proprio orientamento.

La Corte ha evidenziato che, a differenza del personale docente al personale (ATA) non docente della scuola non si applica l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale»”.

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In sostanza, non sussistono ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento in quanto “la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive…”, che non hanno mai prescritto differenziazioni fra le due tipologie di rapporto per l’espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche (art. 49 CCNL 1995); ciò trova conferma nel fatto che lo stesso legislatore, riconoscendo integralmente l’anzianità per i primi tre anni di servizio pre ruolo (cioè sin dalla prima esperienza lavorativa), conferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale di ruolo; circostanza che esclude la sussistenza di ragioni oggettive a sostegno della disparità di trattamento riguardo al servizio pre ruolo.

Pertanto, secondo la Corte, la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto nei termini che seguono: “L’art. 569 d.l.vo 297/1994, relativo al riconoscimento dei servizi pre ruolo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell’accordo quadro Ces, Unice e Ceep allegato alla direttive 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell’art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell’amministrazione, l’intero servizio effettivo prestato” (Cass. 28.11.2019 n. 31150).

L’ordinanza n. 10902, consolidando il principio di non discriminazione, costituisce anche la conferma dell’illegittimità dell’art. 2 ccnl 4.8.2011 “nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato” (Cass. 7.2.2020 n. 2924), negando il diritto alla previgente seconda fascia stipendiale da 3 a 8 anni (ormai accorpata alla fascia 0 - 8 anni) al personale che alla data dell’1.9.2010 aveva già svolto servizio non di ruolo.

Reggio Cal., 30.04.2021

Avv. Leo Condemi


 
 
 

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