top of page

Con TITOLO D’ACCESSO e 24 CFU inserimento in prima fascia delle G.P.S.- Sentenza del 20.04.2022

  • leocondemi
  • 20 apr 2022
  • Tempo di lettura: 2 min

Il Tribunale di Messina ha accolto il ricorso proposto dall’avv. Leo Condemi del foro di Reggio Calabria (Vice-Presidente dell’Associazione denominata “Avvocati di Diritto Scolastico – Associazione Nazionale A.D.S.”).

La ricorrente, già inserita nelle G.P.S., ha ottenuto il riconoscimento del valore abilitante dei propri titoli, consistenti nel diploma di Laurea magistrale e del conseguimento di 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, ed il conseguente inserimento nella prima fascia delle GPS.

Il Giudice del Lavoro ha richiamato l’orientamento del medesimo Tribunale anche in composizione collegiale (Trib. Messina, sez. lav., ordinanza, 3 dicembre 2019, n. 25277/2019 nel procedimento iscritto al n. 5051/2019 R.G.; Trib. Messina ordinanze del 14 ottobre 2019 nei procedimenti iscritti al n. 4017/2019 R.G. e al n. 4276/2019 R.G.; Trib. Messina, sez. lav., ordinanza, 30 gennaio 2021, n. 2074/2021 nel procedimento iscritto al n. 3569/2020 R.G.;), nonché le pronunce del Trib. Roma n. 2823/2019, Trib. Cassino 22 maggio 2019, Trib. Siena n. 2493/2019.

ree

La vigente normativa si basa sulla Legge n. 107/2015 - di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione -, con la quale il Legislatore ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, nel rispetto di alcuni criteri direttivi, tra i quali l’avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l’assunzione.

A tal fine, ha indicato i requisiti per l’accesso al concorso nazionale, anche in base al numero minimo di ventiquattro crediti formativi nelle discipline antropo- psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche.

In attuazione alla suddetta delega, il D.lgs. n. 59/2017 prevede come requisito di accesso al concorso la laurea (o il diploma per ITP) e il conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari ovvero l’espletamento dei tre anni di servizio.

Ciò detto, il Giudice ha ritenuto paradossale che il possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all’insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale anche abilitante ai fini dell’inserimento nelle graduatorie riservate agli abilitati, ai fini dell’assegnazione degli incarichi di supplenza.

In virtù di detto riconoscimento, la ricorrente deve essere inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze nella scuola secondaria I e II grado, nelle classi di concorso A031, A034, A060, A051 e A052, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

Reggio Calabria, 21.04.2022

 
 
 

Commenti


bottom of page