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RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PAGAMENTO COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO per il personale ATA

  • leocondemi
  • 4 giu 2021
  • Tempo di lettura: 2 min

Anche per il servizio svolto dai dipendenti del personale Ata assunti con contratto a tempo determinato per le SUPPLENZE BREVI e per le supplenze COVID è dovuto il pagamento del Compenso Individuale Accessorio (C.I.A.).

Il C.I.A. è un compenso accessorio fisso e continuativo previsto in favore del personale ATA, da erogare in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o per i periodi di servizio inferiori al mese in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.

Il Compenso Incentivante Accessorio è incluso nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR).

Tuttavia, le scuole riservano il pagamento di detto compenso esclusivamente in favore dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato ed a quelli assunti con contratto a tempo determinato per gli incarichi annuali fino al 31 agosto o al 30 giugno e li negano ILLEGITTIMAMENTE ai dipendenti assunti per le SUPPLENZE BREVI e per le SUPPLENZE COVID.

Attualmente l’importo mensile del compenso è di € 66,90 per i collaboratori scolastici e € 73,70 per gli assistenti e coordinatori amministrativi.

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Pertanto, lo studio legale promuove il ricorso volto ad ottenere il pagamento del COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO

CHI PUO’ ADERIRE AL RICORSO:

Possono aderire al ricorso tutti i dipendenti del personale ATA che hanno svolto un servizio in virtù di contratti a tempo determinato per le c.d. supplenze brevi o supplenze covid.

Pertanto gli interessati, per avere informazioni circa modalità, tempi e costi del ricorso possono contattare l’Avv. Leo Condemi al numero 339.6676861, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 17.30 alle 19.30, oppure inviare una email all’indirizzo: leocondemi@hotmail.it con oggetto: “RICORSO COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO (C.I.A.) ”.

Reggio Calabria, 4 giugno 2021.

Avv. Leo Condemi


 
 
 

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