Il Tribunale di Reggio Calabria riconosce la Retribuzione professionale docenti (RPD) ad una docente
- leocondemi
- 21 feb 2023
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Aggiornamento: 21 feb 2023
Dopo la sentenza dell’1.02.2023 emessa dal Tribunale di Bergamo, anche il Giudice del Lavoro di Reggio Calabria accoglie con sentenza del 16.02.203 il ricorso presentato in favore di altra docente precaria assistita dall’avv. Leo Condemi (Vice Presidente dell’Associazione “Avvocati di Diritto Scolastico – Associazione Nazionale”).
Fatto
La docente precaria aveva stipulato alcuni contratti di lavoro in sostituzione di colleghi di ruolo, svolgendo delle “supplenze brevi” nell’a.s. 2020/2021 e nell’a.s. 2021/2022; per dette supplenze brevi non aveva ricevuto il compenso accessorio della Retribuzione Professionale Docenti in quanto esso è previsto dall’art. 7 del CCNL 15.3.2001 e riservato dall’Amministrazione scolastica esclusivamente ai docenti di ruolo ed ai docenti precari titolari di contratti annuali al 31 agosto o al 30 giugno.
Conferma della Corte di Cassazione
Come nel giudizio celebrato presso il Tribunale di Bergamo, anche il Giudice del Lavoro reggino ha accolto la domanda richiamandosi all’ordinanza n. 20015/2018 emessa dalla Corte di Cassazione, secondo cui il compenso della RPD “…dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”; dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l’entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l’emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017) (Cass. Ordinanza n. 20015 del 27.07.2018).

Decreto Legislativo n. 368/2001 e CCNL di Categoria
Sulla base di queste considerazioni, il G.L. ha concluso che “…Non è stata infatti né dedotta né tanto meno provata alcuna significativa diversificazione dell’attività svolta dalla ricorrente rispetto al personale docente assunto a tempo interminato o determinato con incarico annuale, sicchè il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, conduce il Tribunale, in ossequio alle suesposte coordinate ermeneutiche, a riconoscere ed affermare il diritto della Panuccio al conseguimento della retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 C.C.N.L.
Decisione del Giudice del lavoro di Reggio Calabria
In ordine alla quantificazione delle somme dovute questo giudicante condivide e fa propri, anche alla luce dell’assenza di espressa contestazione da parte dell’Amministrazione, i conteggi elaborati in ricorso – che si richiamano e devono intendersi qui trascritti – in quanto verificati come precisi e formulati conformemente ai parametri contrattuali collettivi applicabili al caso di specie.”
Reggio Calabria, 21.02.2023


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