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Inammissibilità del Ricorso Collettivo nell'ambito del Processo Amministrativo

  • leocondemi
  • 5 feb 2021
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 8 apr 2021

Con alcune pronunce la sezione III bis del Tar di Roma (nn. 12242, 13413 e 13691) ha confermato il principio secondo cui, affinchè il ricorso collettivo sia ammissibile è necessaria la sussistenza di precisi requisiti negativi e positivi; i primi consistono nell’assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l’accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri; i secondi nella sussistenza dell’“identità di situazioni sostanziali e processuali”.

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Detta identità deve essere individuata nella circostanza che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi.

In particolare, la posizione giuridica sostanziale per la quale si richiede tutela in giudizio è identica non per l’astratta appartenenza della posizione in concreto considerata ad una delle due species tutelate dal nostro ordinamento giuridico, quanto per la riconducibilità di tutte le posizioni (in particolare, di interesse legittimo) alla medesima tipologia posta dall’atto di esercizio del medesimo potere amministrativo.

- Le domande giudiziali sono identiche nell’oggetto se per ciascuna di esse viene richiesto al giudice il medesimo tipo di pronuncia;

- gli atti impugnati sono identici se sono comuni a tutti i ricorrenti, cioè se ciascuno di essi è egualmente lesivo di identiche posizioni di interesse legittimo; ad identità di posizioni non può che corrispondere, specularmente, identità di atti impugnati;

- di conseguenza, i motivi di censura rivolti avverso gli atti impugnati saranno identici, come evidente conseguenza della relazione intercorrente tra atto illegittimo e situazione giuridica posta dall’esercizio del potere e da questo, nel concreto esercizio, illegittimamente lesa”.

Pertanto, in presenza dei predetti requisiti tutti gli interessi legittimi che sorgono per effetto dell’esercizio del potere possono richiedere tutela attraverso il medesimo ricorso cumulativo.

Invece, l’eventuale esistenza di atti non lesivi della sfera giuridica di tutti i ricorrenti ovvero di motivi di doglianza non comuni a tutti, costituisce evidente dimostrazione della presenza di posizioni giuridiche sostanziali differenti, con la conseguente inammissibilità del ricorso collettivo.

E’ il caso della contestazione relativa a soli due ricorrenti legata alla mancata attribuzione del diritto di precedenza di cui alla l. n. 104 del 1992, espressione di interessi contrastanti con gli altri ricorrenti.


Allo stesso modo è inammissibile l’impugnazione cumulativa di diverse graduatorie relative ad ogni tipologia di insegnamento e/o classe di concorso elaborate dai vari ambiti territoriali provinciali; in realtà, con ricorso collettivo i singoli ricorrenti potrebbero impugnare soltanto i provvedimenti relativi alle graduatorie nelle quali sono effettivamente inseriti ma non anche i provvedimenti amministrativi che, riconducibili ad altre classi di concorso, provincia e/o regione, producono effetti lesivi esclusivamente nella sfera giuridica soggettiva di altri ricorrenti.



Reggio Calabria, 05.02.2021


Avv. Leo Condemi

 
 
 

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