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Progressione Professionale per il servizio pre ruolo Docente

  • leocondemi
  • 4 mar 2023
  • Tempo di lettura: 3 min

Il Tribunale di Varese con sentenza del 20.02.2023 ed il Tribunale di Reggio Calabria con sentenza del 23.02.2023 hanno riconosciuto a due docenti assistiti dall’avv. Leo Condemi (Vice Presidente dell’Associazione “Avvocati di Diritto Scolastico – Associazione Nazionale”) la progressione professionale per il servizio pre ruolo, riconoscendo la fascia 3 – 8 anni dopo 36 mesi di servizio.

Fatto

È notorio che fino all’anno 2010, la normativa nazionale prevedeva per i docenti di ruolo il conseguimento della fascia stipendiale successiva alla prima dopo il compimento di 3 anni di servizio; successivamente, l’accordo del 4 agosto 2011 ha abolito la fascia 3 a 8 anni, accorpandola alla fascia base 0-8 anni.

Invece, la stessa normativa ha sempre previsto per i docenti non di ruolo sempre il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo ai sensi dell’art. 526 del ccnl scuola 2006-2009, precludendo loro qualsiasi forma di progressione professionale.

Nelle due distinte vertenze i ricorrenti hanno proprio chiesto il riconoscimento della progressione professionale durante il periodo di precariato, lamentando la violazione del principio di non discriminazione sancito dal diritto dell’Unione Europea.


Corte di Giustizia dell’Unione Europea

La CGUE ha sancito i seguenti principi:

a) la clausola 4 dell’Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l’obbligo di applicare il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che quest’ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;

b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell’art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l’applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”;

c) le maggiorazioni retributive che derivano dall’anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva;

d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate”.

Corte di Cassazione

Sulla base dei principi eurocomunitari la Corte di legittimità ha statuito che “Nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.” (Cass. sez. L. n. 22558/2016, n. 20918/2019, n. 31149/2019, n. 15231/2020, n.17314/2020).

Decisione dei Giudici del lavoro

Sulla base della giurisprudenza comunitaria e di quella di legittimità, i Giudici di merito “… con riferimento al principio di non discriminazione, (hanno ritenuto) che la misura transitoria di salvaguardia di cui all’art. 2 debba essere applicata anche ai lavoratori a termine, non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare una diversità di trattamento retributivo con il personale assunto a tempo indeterminato, con conseguente disapplicazione della norma del CCNL nella parte in cui limita l’operatività di tale clausola di salvaguardia al solo personale già in servizio a tempo indeterminato.”.

Reggio Calabria, 04.03.2023

Avv. Leo Condemi

 
 
 

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